Il Regolamento (UE) 2020/560 del 23 aprile 2020 modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il Regolamento consente di far fronte ai danni causati dall’epidemia di COVID-19 attraverso la rimozione di alcuni “ paletti” che sinora bloccavano l’uso di risorse per il settore.
Le modifiche più rilevanti riguardano:
FERMO TEMPORANEO
1) Viene eliminato, per il fermo temporaneo causato dall’emergenza Covid19, sia il limite finanziario del 15% del plafond assegnato a ciascuno SM, che il limite di durata massima di 6 mesi, che tuttavia rimangono per i fermi di altra natura;
2) Per il fermo-COVID19, in deroga dalla norma generale, se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili; se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
3) Il sostegno per il fermo temporaneo è riconosciuto anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi.
4) Le misure per il fermo temporaneo sono estese anche ai pescatori nelle acque interne
MISURE SANITARIE
5)Il FEAMP può sostenere una compensazione ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario, nonché la concessione di capitale circolante e compensazione agli acquacoltori in caso di sospensione temporanea o riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.
SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
6) Il sostegno massimo concedibile per ogni Organizzazione di produttori per anno esteso dal 3% al 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti;
7) L’anticipo del sostegno finanziario per un piano di produzione e commercializzazione approvato può essere esteso fino al 100%;
8) Sostegno all’immagazzinaggio e all’ammasso.