Entrato ufficialmente in vigore il 4 settembre 2006 (Regolamento del Consiglio CE n. 1198/2006, pubblicato su GU L 223/1 del 15.08.2006), il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) è il nuovo strumento finanziario dell’Unione Europea (UE) valido per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013.
Il FEP ha l’obiettivo generale di garantire, nei 27 Paesi Membri della UE, la sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore pesca e acquacoltura, al fine di ridurre lo sforzo di pesca e proteggere l’ambiente marino.
Ai fini della realizzazione della politica comune della pesca, il FEP può concedere un contributo finanziario per il raggiungimento di obiettivi economici, ambientali e sociali intesi a:
garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
ridurre la pressione sugli stock equilibrando le capacità della flotta comunitaria rispetto alle risorse marine disponibili;
promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
potenziare lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore ittico e la competitività delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento delle risorse;
favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente e delle risorse marine;
incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui vengono praticate attività nel settore della pesca;
promuovere la parità di genere tra gli addetti del settore della pesca.
Assi prioritari
Il FEP si articola intorno a cinque assi prioritari.
Misure a favore dell’adeguamento della flotta peschereccia comunitaria
È previsto un aiuto finanziario per i pescatori e i proprietari di un peschereccio interessati dalle misure adottate per contrastare l’eccessivo sfruttamento delle risorse o tutelare la salute pubblica, nonché per il ritiro temporaneo o permanente di pescherecci, la formazione, la riconversione professionale o il prepensionamento dei pescatori. A parte quelle destinate alla demolizione, le imbarcazioni oggetto di ritiro permanente possono essere assegnate ad attività diverse dalla pesca o alla creazione di barriere artificiali. Il FEP può contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività della cattura. Esso può altresì erogare contributi per la sostituzione dei motori, nonché per la concessione di indennità una tantum ai pescatori interessati da un arresto definitivo dell’attività di pesca e di premi ai giovani pescatori che intendono acquistare il loro primo peschereccio. Tuttavia gli aiuti finanziari non possono in alcun caso comportare un aumento della capacità di cattura o della potenza motrice della nave.
Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione
Il FEP favorirà l’acquisizione e l’utilizzo di attrezzature e di tecniche atte a ridurre l’impatto ambientale della produzione e a migliorare le condizioni in materia di igiene e di salute umana o animale e la qualità dei prodotti. Gli aiuti sono riservati alle micro, piccole e medie imprese, nonché ad alcune grandi imprese. Sarà tuttavia data priorità alle microimprese e alle piccole imprese.
Azioni collettive
Saranno ammissibili all’aiuto i progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile o alla conservazione di risorse, al miglioramento dei servizi offerti dai porti pescherecci, al potenziamento dei mercati dei prodotti della pesca o alla promozione di partenariati tra esperti e professionisti del settore della pesca.
Sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca
Il FEP sosterrà le misure e le iniziative finalizzate alla diversificazione e al potenziamento dello sviluppo economico nelle zone di pesca colpite dal declino delle attività alieutiche.
Assistenza tecnica
Il Fondo può finanziare le azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e controllo necessarie per l’attuazione del regolamento proposto.