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Lega Pesca

 

 

A.S. 4885 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)

(Approvato dalla Camera, A.C. 7328-bis)

ARTICOLO 11

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

" 2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari."

MOTIVAZIONE

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati ha esteso alla pesca costiera i benefici fiscali e previdenziali già previsti dalla legge n° 30/98 per le imprese che esercitano la pesca oceanica e mediterranea. In proposito si fa rilevare che la definizione di pesca costiera appare limitativa poiché ricomprende la pesca locale, che si esercita entro le sei miglia dalla costa, e la pesca ravvicinata, che si esercita entro le quaranta miglia dalla costa ma, al contrario, non include talune tipologie di imprese che, stricto sensu, non possono essere considerate come rientranti nella pesca costiera. E’ il caso di talune imprese che, pur esercitando attività di pesca nel medesimo ambiente acqueo (ad esempio la laguna di Venezia), utilizzano imbarcazioni prive della licenza di pesca costiera, in quanto assoggettate ad una diversa disciplina che non contempla tale classificazione. Pertanto, la definizione di "pesca costiera" contenuta nel testo approvato dalla Camera rischia di creare discriminazioni fra imprese che, se pure assoggettate a normative diverse, esercitano una attività oggettivamente identica. Per questo motivo si propone l’inserimento di un secondo comma che preveda espressamente l’estensione dei benefici alle imprese che esercitano la pesca in acque interne e lagunari. Il fabbisogno finanziario ammonta a lire 5 miliardi per il 2001, 5 miliardi per il 2002, 5 miliardi per il 2003. Al relativo onere si potrebbe provvedere attraverso il corrispondente definanziamento del disegno di legge "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" – Atto Camera n° 5925.

 

ARTICOLO 5

Sostituire il comma 9 con il seguente comma:

" 9. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole " per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole " nonché per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l’attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari" ; nel medesimo comma le parole: " e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: " per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti : " per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5".

MOTIVAZIONE

Tale emendamento estende l’applicazione delle aliquote IRAP ridotte, già previste dal D.Lgs. n° 446/97 per le cooperative della pesca e loro consorzi, a tutte le imprese che esercitano la pesca professionale, in qualsiasi forma costituite.

La ratio di tale proposta risiede nella esatta valutazione del modello organizzativo cui si ispirano frequentemente le cooperative della pesca che talvolta provvedono alla gestione diretta dei natanti, assumendo qualifica imprenditoriale, mentre talaltra associano armatori individuali che conservano pienamente la loro qualità, a fini fiscali, di soggetti d’imposta. Pertanto, l’emendamento proposto ha il pregio di equiparare situazioni caratterizzate dai medesimi presupposti oggettivi, superando il diverso trattamento fiscale che la normativa attuale consente fra le varie tipologie di imprese che esercitano l’attività di pesca. Del resto, per il settore agricolo la norma non distingue in relazione alla diversa forma giuridica dell’impresa.

Il fabbisogno finanziario può essere stimato in lire 20 miliardi per il 2001, 13 miliardi per il 2002, 6,5 miliardi per il 2003.

Conseguentemente alla Tabella A del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica debbono essere apportate le seguenti variazioni:

2001 -20 miliardi

2002 -13 miliardi

2003 –6,5 miliardi.

ARTICOLO 125

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

" 6. All’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n° 265 del 26 settembre 2000, convertito con modificazioni nella legge n° 343 del 23 novembre 2000, è aggiunto il seguente comma: " 2. Le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 4 e 5, non impegnate entro il 31 dicembre 2000, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria del Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2000 – 2002,di cui all’articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n° 41, e successive modificazioni."

MOTIVAZIONE

Il decreto-legge n° 265 del 26 settembre 2000 prevede, agli articoli 4 e 5, la copertura finanziaria per il fermo dell’attività di pesca per l’anno 2000, un indennizzo per l’emergenza ambientale legata all’insorgenza della mucillagine e una misura sociale di accompagnamento per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.

In proposito, però, si prospetta il rischio che l’Amministrazione, per ovvi motivi, non riesca, entro il 31 dicembre 2000, ad impegnare le risorse rese disponibili dal DL n° 265, con la conseguenza che tali disponibilità siano stornate dal Ministero del Tesoro su altri capitoli.

Pertanto, l’emendamento proposto ha lo scopo di assegnare gli eventuali fondi, non tempestivamente impegnati, alla copertura del Piano triennale della pesca, riservandone in tal modo l’utilizzo al settore ittico.

ARTICOLO 27

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

"9. alla Tabella Allegato B, punto 21-bis, del DPR n° 642/72 dopo le parole "al settore agricolo" sono aggiunte le parole "e della pesca."

MOTIVAZIONE

Il punto 21-bis della Tabella Allegato A del DPR 642/72 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande, atti e relativa documentazione, per gli aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo.

La norma estende tale esenzione anche al settore della pesca, in considerazione delle analogie esistenti fra i due comparti che fra l’altro, ormai da anni, fanno capo allo stesso ramo dell’Amministrazione (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

Il fabbisogno finanziario ammonta a lire 2 miliardi per il 2001, 2 miliardi per il 2002, 2 miliardi per il 2003. Conseguentemente alla tabella A del Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica debbono essere apportate le seguenti variazioni:

2001 –2 miliardi

2002 – 2 miliardi

2003 –2 miliardi.

 

Interventi per la ristrutturazione delle imprese

del comparto ittico ed attività connesse in difficoltà

1. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all’80% delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell’impresa, e che comprenda elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

5. L’importo dei mutui potrà essere ragguagliato all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

  1. conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
  2. riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misure del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30%.

  1. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
  2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce ministero delle Politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

MOTIVAZIONE

Si tratta di evitare il fallimento di alcune imprese che, pur in difficoltà, hanno le potenzialità di rimanere sul mercato. L'emendamento proposto possiede i requisiti di ammissibilità previsti dalle norme comunitarie sugli Aiuti di Stato, essendo peraltro stato predisposto in analogia con l'art. 6 del disegno di legge 7328-bis nel testo della Commissione Agricoltura.