A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell’art. 11 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, in licenza o attestazione provvisoria all’utilizzo dei sistemi “ferrettara”, “lenze” e “palangaro”, ovvero degli attrezzi “piccola rete derivante (GND)”, “lenze trainate (LTL), a mano e a canna (LHP, LHM)” e “palangaro derivante (LLD)”, è obbligatorio, nello svolgimento dell’attività di pesca, utilizzare edetenere a bordo uno solo dei suddetti attrezzi.